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Decreto Rilancio: quali bonus sono previsti al suo interno?

Poco più di una settimana fa entrava in vigore del Decreto Rilancio, e con esso tutti i bonus legati a diversi settori lavorativi e non, in un emendamento record per gli articoli contenuti, le risorse previste e la lunghezza del testo, frutto di serrate trattative durate fino a notte inoltrate e che hanno visto la loro conclusione con la firma apposta dal presidente Mattarella.

Gli ingenti aiuti stanziati saranno subito disponibili, come garantito a più riprese dal ministro dell’Economia Gualtieri, ben 54,9 miliardi di euro per la ripartenza del sistema economico e sociale italiano falcidiato dall’emergenza Covid-19, mentre il saldo netto da finanziare ammonta a 154,6 miliardi.

Come dicevamo in apertura, nel decreto sono presenti svariati bonus, oltre a quello da 600 euro previsto per le partite IVA (arriverebbe fino a 1.000 euro nel caso in cui si dimostrasse una perdita superiore al 33% rispetto al fatturato dello stesso periodo dello scorso anno).

Andiamo ad analizzare i principali analizzando requisiti per accedere e modalità di richiesta.

Bonus editoria

Nell’art. 189 si parla del bonus editoria, un incentivo pensato per contribuire agli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell’attività dall’inizio dell’emergenza da parte di persone che svolgono l’attività nei punti vendita adibiti alla vendita di giornali e riviste non titolari di redditi di lavoro dipendente e pensione.

Si tratta di un contributo una tantum fino a 500 euro, tuttavia per conoscere nel dettaglio modalità, contenuti, documentazione da inoltrare e termini di presentazione si dovrà attendere ancora: è atteso infatti entro le prossime due settimane un nuovo decreto presidenziale teso a far conoscere queste informazioni.

Il bonus sarà erogato entro il tetto massimo di 7 milioni di euro per l’anno corrente, mediante utilizzo di risorse attinte dal Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione. Questo contributo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi.

Bonus lavoratori domestici

L’art. 85 regola invece il bonus dedicato ai lavoratori domestici, categoria nella quale rientrano coloro che prestano un’attività lavorativa continuativa per le necessità della vita familiare del datore di lavoro come ad esempio colf, assistenti familiari o baby-sitter, governanti, camerieri, cuochi ecc.

A rientrare nel lotto di lavoratori di questo settore, anche i soggetti che prestano servizio nelle comunità religiose, caserme o comandi militari e comunità non a fini di lucro. Proprio lo scorso 25 maggio, l’INPS ha dato il via libera alla presentazione tramite procedura telematica per la richiesta del sussidio da parte di lavoratori domestici, colf e badanti.

Nel portale dell’Agenzia, sarà necessario procedere all’autenticazione attraverso l’inserimento di una delle credenziali personali come il Pin INPS, SPID, carta d’identità elettronica e carta nazionale dei servizi, osservando le facili istruzioni contenute in un apposito manuale a disposizione per la compilazione.

L’indennità viene riconosciuta ai lavoratori a tutti quei lavoratori che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali. L’indennità, di 500 euro per ciascun mese, è rivolta ai mesi di aprile e maggio, viene erogato in un’unica soluzione dopo averne fatto richiesta all’INPS o agli istituti di patronato.

L’indennità tuttavia non spetterà a qui lavoratori che, pur rientrando in questa categoria, presentino le caratteristiche di seguito elencate:

  • convivenza con il datore di lavoro
  • percettori del reddito di emergenza
  • percettori del reddito di cittadinanza per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti pari o superiore all’ammontare di 500 euro,
  • ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza
  • ai titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico

Bonus pubblicità

L’art 186 è quello dedicato all’erogazione del bonus pubblicità, già per altro modificato con il Decreto Cura Italia con l’introduzione della fruizione del credito di imposta non più sugli investimenti incrementali in pubblicità ma sul totale degli stessi.

L’ultimo decreto è tornato sull’argomento introducendo l’aumento del credito d’imposta dal 30% al 50% degli investimenti totali sulla pubblicità ed il tetto massimo disponibile per la copertura del bonus fissato a 60 milioni di euro, di cui 40 per investimenti pubblicitari nella carta stampata e 20 per investimenti pubblicitari in emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali.

Il bonus spetta ad imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

La presentazione della domanda deve avvenire mediante apposita comunicazione telematica al Dipartimento per l’informazione e l’editoria tra il 1° ed il 30 settembre.

Bonus mobilità

Nell’articolo 229 si parla invece del bonus mobilità, scelto per incentivare la mobilità sostenibile anche in tempo di emergenza. Il bonus è rivolto ai cittadini maggiorenni e residenti in capoluoghi di regione, città Metropolitane, capoluoghi di provincia o comuni con una popolazione di 50.000 abitanti.

L’incentivo non po' comunque superare i 500 euro e se ne potrà beneficiare fino al 31 dicembre 2020: potrà essere richiesto una sola ed esclusivamente per le destinazioni d’uso previste, con l’erogazione che sarà disponibile fino all’esaurimento dei 120 milioni di fondi stanziati.

Il bonus si traduce nel concreto in uno sconto di circa il 60% del prezzo di acquisito di biciclette anche a pedalata assistita, monopattini elettrici, segway, hoverboard e monowheel e altri veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica; utilizzo di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.