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Bonus Pos: come accedere per gli esercenti?

Con l’entrata del mese di luglio, prende vita anche il cosiddetto “Bonus Pos” stabilito dal DL 124/2019, ovvero un credito di imposta pari al 30% sulle commissioni addebitate per le transazioni tramite Pos a commercianti o professionisti effettuate con i consumatori finali.

  • codice fiscale dell'esercente,
  • mese e anno di addebito,
  • numero totale delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento e di quelle riconducibili ai consumatori finali,
  • importo delle commissioni addebitate per le operazioni riconducibili ai consumatori finali,
  • ammontare dei costi fissi periodiciche ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

Trasmissione dei dati

La trasmissione dei dati deve essere effettuata entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento, esercenti e professionisti riceveranno mensilmente in via telematica l’elenco delle transazioni effettuate e le informazioni sulle commissioni addebitate dagli operatori.

La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file, a seguito del risultato positivo dell’elaborazione, comunicata mediante un esito di elaborazione, successivo all’invio di una ricevuta di accoglimento del file.

Il file può essere scartato totalmente o parzialmente per effetto dei controlli, secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento. In tal caso, i dati contenuti nel file sono considerati, rispettivamente, completamente o parzialmente non trasmessi.

In caso di omissioni o errori nei dati trasmessi e acquisiti, i soggetti possono trasmettere una comunicazione di annullamento, entro lo stesso il ventesimo giorno del mese, annullamento che comporta la cancellazione integralmente tutti i dati già trasmessi e acquisiti riferiti a quella mensilità, e trasmettere successivamente una nuova comunicazione entro lo stesso termine.

Entro il terzo mese successivo al termine, è consentita la rettifica o la cancellazione dati trasmessi relativi a singoli esercenti per il mese e l’anno indicati nella comunicazione di rettifica, inviando una comunicazione di modifica puntuale che sostituisce integralmente o cancella completamente quanto precedentemente comunicato.

La comunicazione di rettifica inviata oltre il termine sarà scartata e non risulterà pervenuta.