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Come cambia l’apprendistato e quali vantaggi economici porta?

La Legge di Bilancio 2020 ha portato con sé anche delle limature che hanno innovato la contrattualistica del mondo del lavoro in alcune particolare categorie, come ad esempio quella degli apprendistati.

L’apprendistato è un contratto di lavoro a tutti gli effetti, infatti la retribuzione per la prestazione di lavoro resa rispetto al regolare contratto viene corrisposta. E’ un’opportunità per il soggetto di poter iniziare a lavorare e allo stesso tempo di poter beneficiare di una formazione tesa ad accrescere le competenza professionali dello stesso soggetto.

Questa tipologia di contratto di lavoro gode di agevolazioni dal punto di vista contributivo e retributivo, oltre che è sottoposto a dei limiti numerici ben precisi in rapporto al numero di lavoratori dell’azienda.

Il contratto va ovviamente stipulato in maniera scritta e al suo interno va riportato anche il piano formativo individuale: esso può essere definito sulla base di moduli stabiliti dalla contrattazione collettiva o da enti bilaterali.

Ciò cambia qualora si tratti di un apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (1°livello) oppure nell’apprendistato di alta formazione e ricerca (2° livello): in questi casi il piano formativo individuale è predisposto dalla istituzione formativa con il coinvolgimento dell’impresa.

Il contratto di apprendistato

Ci sono tre tipologie di contratto di apprendistato:

  • Apprendistato per la qualifica e il diploma superiore (tra i 15 e i 25 anni non compiuti)
  • Apprendistato di alta formazione e ricerca (tra i 18 e i 29 anni)
  • Apprendistato professionalizzante o “contratto di mestiere” (tra i 18 e i 29 anni)

In riferimento a quest’ultima tipologia, è bene tenere conto che dal 2016 che anche i lavoratori Over 29 che beneficiano di mobilità o trattamenti di disoccupazione, senza limiti di età, possono essere assunti con questo contratto.

L’apprendistato non può durare più di tre anni, salvo il caso delle imprese artigiane, dove gli anni sono cinque, la durata minima prevista è di sei mesi, il tempo tuttavia può essere prorogato in caso eccezionale in presenza di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria.

Il contratto non può essere risolto (salvo giusta causa o giustificato motivo)

durante il periodo di formazione

, si dovrà aspettare il termine della durata naturale del rapporto per la separazione dal soggetto, osservando i termini di preavviso inseriti al momento della firma.

Se nessuna delle due parti si avvale della facoltà di recedere, il rapporto di conseguenza continuerà fino a tempo indeterminato.

Per i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti, l’assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, può avvenire solo se almeno il 20% degli apprendisti assunti nei 36 mesi precedenti è stato confermato al termine del relativo periodo di apprendistato.

Nell’apprendistato professionalizzante o di mestiere

il datore di lavoro ha l’obbligo di impartire la formazione per ogni anno di apprendistato

, secondo l’offerta formativa pubblica regionale o, in assenza della formazione pubblica, e prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento. Per il lavoratore in formazione è prevista la presenza obbligatoria di un tutor.

In caso di mancata formazione, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione agevolata versata e quella dovuta, con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine dell’apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con aggravio delle sanzioni civili.

Vantaggi economici del contratto di apprendistato

L’assunzione con un contratto di apprendistato porta a beneficiare, di incentivi come:

  • Decontribuzione
  • Deducibilità del costo alla base imponibile IRAP
  • Inquadramento dell’apprendista ai fini retributivi fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante
  • Esclusione dell’apprendista dal computo dei limiti numerici del personale previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative
  • Esonero contributivo del 50% con un massimo di 3000 euro annui nel caso in cui il rapporto si prolunghi a tempo indeterminato per i lavoratori che non abbiano superato la soglia dei 30 anni.

Apprendistato 2 di 1° livello: la novità 2020

La legge di bilancio 2020 legge 160 del 27.12.2019 ha introdotto una ulteriore agevolazione con le seguenti caratteristiche:

  • sgravio contributivo totale triennale
  • per le assunzioni in apprendistato di 1 livello effettuate da microaziende(fino a 9 dipendenti)
  • dal 1 gennaio al 31 12 2020

Dal quarto anno di assunzione invece la contribuzione ritorna in misura piena (pari all'11,61%).