Il comma 116 con l'entrata in vigore della nuova disciplina prevede l'abrogazione dei seguenti regimi agevolati:

contribuenti minimi in franchigia (art. 32 bis, D.P.R. 29 settembre 1972, n. 633);

attività marginali (art. 14, legge 23 dicembre 2000, n.388);

super-semplificato (art. 3, commi da 165 a 170, legge 23 dicembre 1996, n. 662).
Dal 1° gennaio 2008, pertanto, sono in vigore i seguenti regimi contabili semplificati e agevolati:

contribuenti minimi (art. 1, commi 96-117, legge 24 dicembre 2007, n. 244);

nuove iniziative produttive (art. 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388).
Restano, comunque, sempre validi i seguenti regimi:

ordinario;

semplificato (applicabile in caso di ricavi, relativi all'anno precedente, non superiori a 309.874,14 € per le attività di prestazione di servizi e a 516.456,90 € per le altre attività).
ATTENZIONE
I contribuenti che intendono transitare dal regime delle nuove iniziative imprenditoriali o di lavoro autonomo, previsto dall'articolo 13 della legge n. 388 del 2000, al regime dei contribuenti minimi, devono presentare ad un ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate il modello AA9/9, barrando nel "quadro B" solo la casella relativa alla revoca del regime delle nuove iniziative. Qualora detti contribuenti avessero scelto il regime ordinario per l'anno 2008 non sono tenuti a permanervi per almeno un triennio, ma possono scegliere per il 2009 di transitare nel regime dei contribuenti minimi, ricorrendone i presupposti.