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Contratti a termine: proroga della flessibilità fino a dicembre

Così come era nell’aria già dai giorni passati, è arrivata per bocca del ministro dell’Economia Roberto Gualtieri la conferma dell’intenzione da parte del Governo di prorogare almeno fino alla fine dell’anno il congelamento delle causali previste dal Decreto Dignità per proroghe e rinnovi dei contratti di lavoro.

La stessa linea sarà seguita anche per quanto concerne i licenziamenti, il cui blocco verrà prorogato; al momento lo stop delle causali è in vigore fino alla fine di agosto come previsto dall’ultimo decreto, tuttavia l’estensione della misura arriverà fino a dicembre attraverso un emendamento nel corso della conversione in legge.

Richiamiamo alla mente quindi quali sono le misure prorogate inizialmente fino a fine agosto e che ora, a meno di clamorosi colpi di scena nei prossimi incontri, potranno avere valenza fino ad inizio 2021.

Proroga o rinnovo

Verranno prorogati i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato firmati dalla data del 23 febbraio 2020 saranno prorogati anche in assenza delle condizioni introdotte dal Decreto Dignità e quindi senza l’apposizione delle specifiche causali.

Inizialmente, alcune incertezze erano sorte in merito al fatto se la data riportata (inizialmente quella del 30 agosto, più avanti si parlerà del 31 dicembre) stesse ad indicare la data di inizio o di conclusione del rinnovo o della proroga attuale.

Ci aveva pensato con un’apposita slide sul proprio sito il Ministero del lavoro, slide attraverso la quale ha poi fornito una interpretazione univoca e restrittiva, indicando come i contratti in essere potevano avere una durata rinnovata o prorogata fino alla data indicata come termine.

I contratti a termine in agricoltura

Una menzione a parte va fatta invece per il settore riguardante il lavoro agricolo, con la possibilità di stipulare fino a fine 2020 contratti a termine non superiori a 30 giorni e rinnovabili per ulteriori 30 giorni nel limite di 2000 euro senza subire la perdita o la riduzione dei sostegni al reddito per i lavoratori.

Questa è un’opzione valida per:

  • Percettori di ammortizzatori sociali a zero ore, solo per il periodo di sospensione della prestazione lavorativa, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa;
  • Percettori di indennità di disoccupazione NASPI e DIS-COLL;
  • Percettori di Reddito di cittadinanza

Resta sempre valido quanto stabilito dalla conversione del Decreto Cura Italia, ovvero la possibilità di rinnovo o proroga dei contratti a termine anche in somministrazione per i datori di lavoro che stanno utilizzando gli ammortizzatori sociali previsti per far fronte all’emergenza COVID-19. In deroga alla normativa che vieta i rinnovi per i lavoratori in CIG.

Con il piano Colao previsto per la ripartenza delle attività produttive, si cercherà di dare una maggiore flessibilità alle aziende o imprese nella gestione dei contratti.

Nel frattempo, sono stati presentati emendamenti che chiedono la proroga delle possibilità di rinnovare senza apporre causali almeno fino al 2020: questo con l’obiettivo di dare possibilità alle aziende di gestire eventuali possibili picchi di lavoro senza vincoli inutili e spesso controproducenti.

La Legge di Conversione va approvata entro il 18 luglio, il Governo tuttavia dalle stesse parole di Gualtieri sembra voler confermare la propria intenzione di proseguire su questa strada: il rinvio del divieto di licenziamento serve a ben poco se non ripartono le assunzioni o se ripartono solo a tempo determinato e se non vengono superate le attuali rigidità normative.