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Come cambiano le cessioni intracomunitarie nel 2020?

Con l’avvento del 2020, è ormai entrata in vigore la Direttiva Europa in tema di cessioni intracomunitarie. La direttiva, da ieri, attribuisce un valore diverso al numero identificativo IVA che assumerà valore sostanziale più che formale.

Diventano quindi non imponibili le cessioni di beni spediti o trasportati fuori dal proprio territorio e destinati a finire in un altro Stato membro, qualora si verifichino tre condizioni precise: la prima, è quella secondo cui i beni devono essere ceduti ad un altro soggetto passivo in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza.

La seconda, è che il destinatario deve essere riconosciuto come operatore economico, quindi deve comunicare al cedente il proprio codice identificativo IVA e deve essere identificato in uno Stato membro diverso da quello dove è partita l’operazione di consegna o spedizione del bene.

Il sistema elettronico VIES dovrà convalidare il codice prima che l’operazione non imponibile venga realizzata, il tutto è teso ad aumentare la meticolosità e la rigidità dei controlli e ridurre quanto più possibile il rischio di frodi fiscali.

Ultima condizione, è data dal regime della non imponibilità che è vincolato al corretto invio dei dati tramite INTRASTAT.

La Direttiva Europa rientra nel lotto delle cosiddette “Vat Quick fixes” approvate nei primi giorni di dicembre, ovvero una serie di provvedimenti pensati per regolamentare il sistema degli scambi intercomunitari e determinare in maniera più precisa la non imponibilità IVA al momento di movimentazione di beni da paese a paese.

Da ieri poi, la documentazione utile a certificare l’effettiva movimentazione dei beni è stata semplificata e adattata per essere univoca e utilizzabile per tutti gli Stati membri che dovranno utilizzare elementi di prova.

E’ stata a tal proposito anche introdotta una check list di documenti ritenuti validi per giustificare la consegna al cliente facente parte dell’Unione Europea, con gli oneri documentale destinati a salire quando la spedizione viene curata dal cliente comunitario.

D’ora in avanti la mancata comunicazione del numero identificativo IVA o allo stesso modo, la mancata compilazione del modello INTRA, fa venire a meno il diritto alla non imponibilità della cessione intracomunitaria.

Agli operatori quindi il compito di verificare che il concessionario disponga di un codice identificativo IVA e che sia iscritto al VIES oltre che presentare il modello INTRA, pena l’emissione di una fattura con IVA al 22%.

Solo se il contribuente riuscirà a giustificare la mancata presentazione del modello INTRA o la buona fede della propria azione, allora potrà beneficiare del regime di non imponibilità.