Home » Blog » Cassa integrazione COVID-19: come fare domanda?

Cassa integrazione COVID-19: come fare domanda?

L’INPS attraverso un apposito comunicato trasmesso sul proprio sito nella giornata di ieri, ha voluto illustrare e chiarire le modalità di presentazione delle domande di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e di assegno ordinario dei Fondi di solidarietà, come disposizioni degli articoli 19-20-21 del Decreto Legge n.18/2020, la cui domanda può essere inviata già da oggi.

E' stata istituita anche la nuova causale “COVID-19 nazionale”, mentre si resta in attesa di una ulteriore circolare che fornirà le istruzioni amministrative per la fruizione da parte dei datori di lavoro.

Termini di presentazione

Le domande di accesso al trattamento di CIGO e all’assegno ordinario devono essere inviate telematicamente entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, saranno prese in considerazione quindi le domande inoltrate entro la fine di luglio)

E per gli eventi già iniziati tra il 23 febbraio? Per il caso in questione, è stato deciso che il conteggio dei quattro mesi è scattato da ieri 23 marzo. Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a partire dal 24 marzo, la decorrenza del termine di presentazione della domanda seguirà le regole ordinarie e, pertanto, è individuata nella data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Modalità di presentazione delle domande

Le domande per accedere alle prestazioni di CIGO e di assegno ordinario si possono trovare all’interno del portale INPS, nella sezione Servizi online accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”, oppure nel portale “Servizi per le aziende ed i consulenti”, con le consuete modalità.

Al momento dell’inserimento della scheda causale, sia per quanto concerne la domanda di assegno ordinario, che per il trattamento di integrazione salariale ordinario, è possibile scegliere l’apposita causale denominata “COVID-19 nazionale”. Optare per questa scelta, garantirà di non dover allegare alcun’altra documentazione alla domanda, obbligatorio invece l’elenco dei lavoratori beneficiari.

I datori di lavoro che hanno già in corso trattamenti di cassa integrazione o di assegno ordinario o sono in attesa di risposta, possono ripresentare la domanda con causale “COVID-19 nazionale”. In caso di concessione, sarà compito dell’Istituto provvedere all’annullamento delle precedenti richieste che risultavano ancora in corso.

Le novità legate al Covid-19

All’interno della comunicazione, l’INPS riporta anche tutte le altre novità del nuovo ammortizzatore sociale legato all'emergenza Coronavirus:

Tra queste troviamo, l'assegno ordinario, il quale viene concesso anche ai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Spazio anche alle domande di prestazione di CIGO e di assegno ordinario. Le quali possono essere presentate per una durata massima di 9 settimane, comprese nel periodo che va dal 23 febbraio al 31 agosto 2020;

Il suddetto periodo non sarà inserito nel computo del biennio mobile né del quinquennio mobile di cui al D.lgs n. 148/2015, oltre a non essere conteggiato ai fini del calcolo del limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile.

Per i lavoratori interessati dall’evento non viene valutata l’anzianità lavorativa, bensì devono risultare in forza presso l’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020, allo stesso modo, non deve essere compilata la relazione tecnica né allegata la scheda causale né altre dichiarazioni, fatta eccezione per l’elenco dei lavoratori beneficiari della prestazione. Infine, non è dovuto il contributo addizionale.

Cassa Integrazione in Deroga

Le Regioni e Province autonome possono riconoscere per i datori di lavoro privati di tutti i settori non coperti dalle disposizioni di sostegno al reddito precedenti, tranne il lavoro domestico, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro previo accordo sindacale che può essere concluso anche in via telematica.

L’accordo non è richiesto per le aziende che occupano meno di 5 dipendenti; Il trattamento può essere concesso solo con pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS a cui Regioni e provincie autonome invieranno i decreti di concessione e le liste dei beneficiari.

Cassa integrazione ordinaria: causale COVID-19 nazionale

L’INPS lavora per accorciare i tempi per mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati, le procedure telematiche per inviare le domande di accesso ai trattamenti previsti. Nel frattempo, stiliamo un elenco riassuntivo dove vengono illustrate i diversi settori di prestazione che potranno fare richiesta di cassa integrazione ordinaria:

imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;

  • Cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
  • Imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
  • Cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  • Imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
  • Imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
  • Imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
  • Imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
  • Imprese addette all’armamento ferroviario;
  • Imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
  • Imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
  • Imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
  • Imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.