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Aliquote calcolo contributi: cosa cambia per artigiani e commercianti?

Attraverso una circolare pubblicata nella giornata di ieri, l’INPS ha reso noto che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti per il 2020 saranno pari al 24% per i titolari oppure collaboratori dai 21 anni in su; al 21,90% per i collaboratori con età inferiore ai 21 anni.

In quest’ultimo caso l’aliquota si incrementerà di anno in anno dello 0,45% sino al raggiungimento del 245 stabilito al compimento dei 21 anni d’età. Viene quindi confermata per l’anno 2020 la riduzione dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti delle attività commerciali con età maggiore di 65 anni, già pensionati.

Si stabilizza inoltre, entrando a regime, l'aliquota aggiuntiva pari allo 0,09% per finanziare l’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale, a carico dei soli iscritti alla gestione commercianti, confermata anche la maggiorazione nell’aliquota pari al 1% per i redditi superiori alla soglia di 47.379 euro annui.

Calcolo contributivo IVS

L’ISTAT ha comunicato la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi di consumo per le famiglie di operai ed impiegati negli anni solari 2018- 2019, nella misura del 0,5%. Da ciò ne deriva che, per l’anno corrente, il reddito minimo da prendere in considerazione ai fini del calcolo contributivo IVS dovuto dagli artigiani e da esercenti di attività commerciali è pari a 15.953 euro.

Il valore è stato ottenuto moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore dei settori di artigianato e commercio, come disciplinato dall’art. 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990.

I minimali contribuitivi 2020

Andiamo quindi a vedere quali sono i minimali per artigiani e commercianti per il 2020, in cui viene compreso anche il contributo per l’indennizzo della maternità di 7,44 euro:

  • Per gli artigiani titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori over 21l’importo minimo è di 3.836,16 euro;
  • Per gli artigiani coadiuvanti/coadiutori under 21l’importo minimo è di 3.501,15 euro;
  • Per i commercianti titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori over 21l’importo minimo è di 3.850,52 euro;
  • Per i commercianti coadiuvanti/coadiutori under 21l’importo minimo è di 3.515,50 euro.

Per i redditi superiori a € 47.379,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’articolo 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438. Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue, e quindi:

Per gli artigiani titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni e con uno scaglione di reddito superiore 47.379 euro, l’aliquota passa al 25,09%. Per gli artigiani coadiuvanti/coadiutori under 21 con uno scaglione di reddito superiore a 47.379 euro, l’aliquota passa al 22,90%.

Per i commercianti titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori over 21 con uno scaglione di reddito superiore a 47.379 euro, l’aliquota passa al 25,09%. Per i commercianti coadiuvanti/coadiutori under 21 con uno scaglione di reddito superiore a 47.379 euro, l’aliquota passa al 22,90%.

Il caso di imprese con collaboratori

Nel caso in cui un titolare si avvalga anche dell’attività di familiari e collaboratori, ci sono due casistiche tramite le quali devono essere calcolati i contributi eccedenti il minimale:

  • Imprese familiari legalmente costituite: sia i contributi per il titolare sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali
  • Aziende non costituite in imprese familiari: il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell'impresa;

Le date delle scadenze

I contributi vanno versati mediante il pagamento unificato F24 entro i giorni 18 maggio 2020, 20 agosto 2020, 16 novembre 2020 e 16 febbraio 2021 per il completamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito.

Oppure, nei termini previsti per le imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente, a titolo di saldo 2019, primo acconto 2020 e secondo acconto 2020.

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