Verifica dell'applicabilità e permanenza nel regime |
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GUIDA ALL'USO dell'applicazione "Contabilità Minimi 2011" |
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La verifica avviene in due fasi distinte: la prima all’inizio dell’esercizio e la successiva in corso d’anno.
Il prospetto “Accesso al regime” prevede una serie di domande alle quali l’utente deve rispondere inserendo una “X” nei campi gialli:
- sulla colonna colonna “SI” in caso di risposta affermativa
- sulla colonna “NO” in caso di risposta negativa.
Per i beni strumentali deve essere imputato, per ciascun anno, l’importo degli acquisti effettuati a tale titolo al netto dell’iva eventualmente detratta.
Solo dopo aver compilato correttamente tutte le domande viene indicata la possibilità di accedere o meno al “Regime dei Minimi”.
n.b.: La mancanza, anche di uno solo dei requisiti richiesti dal questionario, determinerà l’inapplicabilità del regime dei minimi per l’anno 2011.
Il prospetto “Permanenza nel Regime” ha un funzionamento analogo al prospetto relativo all’accesso, visto sopra, e va compilato nello stesso modo.
L’importo dei ricavi/compensi, ai fini del controllo del superamento dei limiti, viene riportato in automatico dal prospetto “Componenti positivi”.
L’importo dei beni strumentali acquistati nell’esercizio, ai fini del controllo del superamento dei limiti, viene riportato in automatico dal prospetto “Componenti negativi”, mentre quello relativo ai due esercizi precedenti deve essere imputato manualmente dall'utente.
Solo dopo avere risposto correttamente a tutte le domande viene evidenziato se sussiste o meno il requisito necessario alla permanenza o meno nel regime dei minimi.
In caso di uscita viene precisato se questa debba avvenire nell’anno stesso o nel successivo. |
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Note della compilazione del prospetto di verifica
del valore
dei beni strumentali acquistati nel triennio precedente |
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BENI STRUMENTALI POSSEDUTI NEL TRIENNIO
Una delle principali condizioni per poter accedere al regime dei minimi è che il contribuente
nel triennio precedente non abbia effettuato acquisti di beni strumentali per un
ammontare superiore a 15.000 euro.
Il valore degli acquisti di beni strumentali è costituito dall’ammontare dei corrispettivi relativi
all’acquisto dei beni mobili e immobili, effettuato anche presso soggetti non titolari di
partita IVA. Non rileva il corrispettivo derivante dall’eventuale successiva cessione del bene
strumentale.
Inoltre, il limite di 15.000 euro va riferito all’intero triennio precedente e non va ragguagliato
ad anno.
All’importo di 15.000 euro occorre far riferimento, pertanto, anche nell’eventualità che l’attività
sia iniziata da meno di tre anni.
Ai fini della verifica delle predette condizioni si precisa che:
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i beni strumentali ad uso promiscuo (autovetture e telefonini) rilevano, ai fini della determinazione
del valore complessivo degli acquisti di beni strumentali (15.000 euro), in
misura pari al 50% dei relativi corrispettivi, al netto dell’IVA;
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ai fini della determinazione del limite dei 15.000 euro, non devono essere presi in considerazione
taluni costi riferibili ad attività immateriali, come quello sostenuto per l’av-viamento o altri elementi immateriali comunque riferibili all’attività, che non si caratterizzano
per il loro concreto utilizzo nell’ambito dell’attività d’impresa o di lavoro
autonomo;
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nel limite dei 15mila euro di beni strumentali nel triennio precedente, va considerato il
corrispettivo complessivamente pagato, anche nel caso in cui, per l’acquisizione del
bene, si sia beneficiato di un contributo a fondo perduto in conto impianti;
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il triennio precedente a cui far riferimento è quello solare, a prescindere dall'effettiva operatività del soggetto; pertanto, un'impresa che ha aperto partita IVA nel 2008 ma ha avviato l'attività solo l'anno successivo, volendo accedere al regime semplificato nel 2011, dovrà conteggiare nel limite dei 15mila euro i beni strumentali acquistati nel triennio 2008-2010, compresi quindi quelli del 2008, anno in cui risultava ancora inattiva;
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al fine della verifica dei requisiti di accesso al regime dei minimi, i contribuenti che si
avvalgono di strutture polifunzionali devono distinguere, secondo criteri oggettivi, i costi
sostenuti per acquisire la disponibilità di beni strumentali, da quelli sostenuti per godere
di servizi connessi allo svolgimento dell’attività. Il criterio oggettivo determinante è la
qualificazione delle prestazioni effettuata dalle parti in sede contrattuale; in particolare,
qualora fosse pattuito un corrispettivo unico al fine della verifica del requisito relativo ai
beni strumentali, occorre considerare l’intero costo sostenuto nel triennio precedente.
Diversamente rileva il solo costo sostenuto a titolo di locazione o di noleggio qualora dal
contratto sia possibile una sua distinta quantificazione;
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nel caso in cui più professionisti si dividano un unico appartamento, ma il contratto di
locazione e quelli relativi alle utenze siano stipulati da uno solo di essi, il quale riaddebita
detti costi agli altri professionisti, al fine di verificare il rispetto del requisito dei beni
strumentali, occorre far riferimento al costo che risulta effettivamente sostenuto da ciascun
contribuente. Dunque, per il professionista che risulta intestatario del contratto di
locazione rileva il canone corrisposto al locatore al netto del canone riaddebitato ai professionisti
subconduttori. Per i subconduttori, rileva la quota corrisposta al sublocatore a
titolo di riaddebito dei costi;
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nell’ipotesi di donazione d’azienda con prosecuzione dell’attività in regime di continuità
dei valori fiscali, il donatario continua a svolgere senza soluzione di continuità la stessa
attività del donante. Pertanto, ai fini della verifica delle condizioni di accesso al regime,
rilevano gli acquisti di beni strumentali effettuati dal donante nel triennio precedente a
quello di entrata nel regime da parte del donatario.
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Fonte: Guida Contribuenti "Minimi" dell'Agenzia dell'Entrate. |
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Cosa succede se ci si avvale del regime senza averne i requisiti?
Il legislatore ha previsto un trattamento sanzionatorio aggravato nel caso di infedele indicazione
dei requisiti e delle condizioni per accedere al regime: “se il maggior reddito accertato
supera del 10 per cento quello dichiarato” le misure delle sanzioni minime e massime
applicabili sono aumentate del 10 per cento.
Lo stesso trattamento sanzionatorio aggravato si applica anche nelle ipotesi in cui sia stato
accertato il venir meno dei requisiti per continuare ad utilizzare il regime sempre che il
maggior reddito accertato superi del 10 per cento quello dichiarato.
Le cessioni interne a seguito di dichiarazione di intento di cui all’art. 8, lettera c), del
D.P.R. 633 del 1972 rientrano tra le cessioni all’esportazione che precludono l’accesso al
regime dei minimi? E cosa deve fare il contribuente che applica il regime dei minimi e riceve
una lettera di intento?
L’emissione – durante l’anno solare precedente – di fatture senza addebito dell’imposta ai
sensi dell’articolo 8, lettera c), del D.P.R. n. 633 del 1972, a seguito di dichiarazione d’intento
ricevuta dal cessionario o committente, preclude l’accesso al regime dei minimi.
L’eventuale dichiarazione d’intento ricevuta dal contribuente in regime dei minimi dovrà essere
restituita al cessionario o committente, precisando che, in ogni caso, l’operazione avverrà
senza addebito d’imposta ai sensi dell’articolo 1, comma 100, della legge finanziaria 2008.
L’Iva versata a seguito della rettifica della detrazione è un costo deducibile per i contribuenti
minimi?
Sì. L’imposta versata (in unica soluzione o in cinque rate annuali di pari importo) costituisce
costo deducibile per il contribuente minimo. Essa può essere assimilata all’imposta
assolta dal contribuente minimo sugli acquisti che, in quanto non detraibile, rappresenta un
costo deducibile.
L’accesso al regime dei minimi è precluso nel caso di un professionista che abbia costituito
nel 2007 un raggruppamento temporaneo di professionisti previsto dal codice dei contratti
relativi a lavori, servizi e forniture pubblici?
Se le attività affidate al raggruppamento temporaneo sono svolte dai singoli professionisti in
modo unitario, avvalendosi di un’unica organizzazione comune, questa si configura come
società o associazione di fatto, assimilata sotto il profilo fiscale alla società in nome collettivo,
ai sensi dell’articolo 5 del Tuir, che impedisce l’accesso del professionista che vi partecipa
al regime dei contribuenti minimi. Se invece le attività sono svolte dai singoli professionisti
in modo autonomo e separato si potrà accedere al regime dei minimi.
Per verificare il limite di 30.000 euro di ricavi o compensi percepiti nell’anno solare precedente, è necessario effettuare il ragguaglio ad anno nel caso di inizio attività nel corso
del 2007 anche in caso di cessazione di attività nel corso del 2007 ed inizio di una nuova
attività nel 2008, diversa da quella precedente, per la quale si intende usufruire del regime
dei minimi?
La condizione di accesso al regime in esame riguarda la posizione del contribuente considerata
nel suo insieme e non la specifica attività svolta: i ricavi o compensi conseguiti nell’anno
precedente in relazione all’attività cessata quindi rilevano per la verifica del limite dei
30.000 euro e, inoltre, è necessario effettuare il ragguaglio ad anno del relativo importo.
Un contribuente che a febbraio 2007 ha corrisposto il TFR a un dipendente cessato nel
2006 può accedere al regime dei minimi?
Tra le spese per lavoratori dipendenti rientrano sia quelle sostenute per gli emolumenti correnti
corrisposti al dipendente sia quelle sostenute per il trattamento di fine rapporto.
Tuttavia la norma fa riferimento alle spese “sostenute”, da valutare secondo le ordinarie
regole del TUIR. Pertanto, poiché le spese relative al TFR si considerano sostenute, tanto per
gli imprenditori, quanto per i professionisti, nel periodo di imposta in cui le stesse maturano,
al contribuente non è precluso l’accesso al regime dei minimi.
Il costo sostenuto per l’acquisto di beni strumentali ai fini dell’ingresso e della permanenza
nel regime dei minimi deve essere considerato al netto o al lordo dell’IVA?
Occorre fare riferimento all’ammontare dei corrispettivi degli acquisti che rilevano secondo
le ordinarie regole dell’imposta sul valore aggiunto. Quindi, sia in fase di accesso al regime
che durante la sua applicazione, il rispetto del limite degli acquisti di beni strumentali
deve essere verificato con riferimento al costo sostenuto al netto dell’imposta sul valore
aggiunto, anche se non è stato esercitato il diritto di detrazione.
Il contribuente apre una partita IVA nel 2008 con un certo codice attività (commercio al
dettaglio), prevede contestualmente di effettuare delle prestazioni occasionali (altra attività
di consulenza) per le quali non chiede l’apertura della partita IVA. I compensi eventualmente
percepiti per queste collaborazioni rientrano nei ricavi dei minimi cumulandosi
ai fini del limite di 30.000 euro?
Se un imprenditore effettua anche prestazioni occasionali di consulenza, per le quali percepisce
compensi non rilevanti ai fini Iva e pertanto classificabili come redditi diversi, di
questi non dovrà tener conto ai fini della verifica del limite dei 30.000 euro di ricavi.
Nel corso del 2007, essendo venuta meno la pluralità dei soci in una società in nome collettivo,
si è verificata un’involuzione di detta società in un’impresa individuale. Ai fini della
verifica delle condizioni di accesso al regime dei minimi da parte della ditta individuale
occorre fare riferimento alla situazione della società ante modificazione?
Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti per l’accesso al regime dei minimi da parte
dell’impresa individuale, essendovi continuazione dei valori fiscali dei beni, saranno rilevanti
i valori della società ante modificazione. Con riferimento, ad esempio, al limite di
euro 15.000 relativo ai beni strumentali si dovrà far riferimento anche agli acquisti effettuati
dalla società nel triennio precedente.
Con riguardo ai contribuenti che svolgono attività soggette ad aggio (ad esempio venditori
di generi di monopolio) o a ricavo fisso (ad esempio distributori di carburante), ai fini della
verifica del limite dei ricavi di 30.000 euro assume rilievo l’intero corrispettivo della
rivendita?
Nei confronti dei contribuenti che svolgono attività di rivendita di generi soggetti ad aggio
o a ricavo fisso, ai fini della verifica del limite dei ricavi di 30.000 euro, in generale, assume
rilievo l’aggio o il ricavo fisso. Non possono tuttavia applicare il regime dei contribuenti
minimi coloro che si avvalgono dei regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto; come i venditori di generi di monopolio (esempio: vendita sali e tabacchi; commercio
dei fiammiferi) che svolgono attività soggette ad aggio. In tali casi, indipendentemente
dall’ammontare dei ricavi conseguiti nell’anno precedente, il regime dei minimi è
comunque precluso.
Un contribuente residente in Italia che svolge prestazioni di lavoro autonomo all’estero
(traduzioni simultanee in Spagna) soggette ai fini IVA al regime di cui all’articolo 7 del
D.P.R. n. 633 del 1972, può utilizzare il regime dei minimi?
L’effettuazione di prestazioni per le quali non sussiste ai fini dell’IVA il requisito dellaterritorialità
non preclude al contribuente l’accesso al regime dei minimi. Resta inteso che i
compensi derivanti dalle operazioni in questione rilevano ai fini della verifica del limite dei
30.000 euro di ricavi, superato il quale è precluso l’accesso al regime dei minimi.
In caso di liquidazione dell’impresa individuale che si protrae per i tre esercizi successivi,
compreso quello in cui la liquidazione stessa ha avuto inizio, il contribuente minimo che
nel corso del triennio è uscito dal regime speciale come determinerà il reddito d’impresa
relativo al periodo compreso tra l’inizio e la chiusura della liquidazione?
I periodi d’imposta interessati dalla liquidazione dell’impresa individuale (formalità non
obbligatoria ai fini della cessazione dell’attività) non possono essere trattati secondo le
disposizioni proprie del regime dei minimi.
Nell’esempio prospettato la determinazione unitaria del reddito relativo al maxi-periodo di
liquidazione non è conciliabile con una ipotizzata disciplina diversificata (in parte dettata
dal regime ordinario e in parte da quello dei minimi) degli anni compresi nel maxi-periodo.
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Fonte: Guida Contribuenti "Minimi" dell'Agenzia dell'Entrate. |
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